HOMEPAGE CRONACA Trisulti, Il Consiglio di Stato ‘libera’ la Certosa

Trisulti, Il Consiglio di Stato ‘libera’ la Certosa

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La DHI sta occupando illecitamente la Certosa. Lo conferma il Consiglio di Stato  in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, che  ha respinto l’istanza dell’associazione DHI per la sospensiva della decisione presa in precedenza dallo stesso organo giudiziario amministrativo a conferma dell’annullamento d’ufficio del decreto del 16 giugno 2017 con il quale il MIBACT aveva approvato la graduatoria della selezione per l’affidamento in concessione della Certosa di Trisulti.

In parole povere Benjamin Harnwell e i suoi accoliti debbono andarsene da Trisulti. I giudici amministrativi hanno ritenuto irrilevante l’argomento portato sul tavolo dalla difesa del DHI, che “l’ottemperanza all’ordine di immediato sgombero dell’immobile di cui trattasi getterebbe letteralmente sul lastrico tutti coloro che – per conto della “DHI” – sono attualmente impegnati (in qualità di custodi, giardinieri, guide, ecc.) nelle attività di tutela e valorizzazione dell’immobile stesso: che si articola in più di 100 ambienti, distribuiti su oltre 83.000 metri quadri coperti – che, d’altro canto, questi soggetti non potrebbero esser immediatamente sostituiti da personale dipendente dal MIBACT”.

Ritenuto insignificante anche il secondo argomento di difesa, ossia “ciò si ripercuoterà inevitabilmente sulle problematiche connesse alla sicurezza, alla conservazione e alla fruizione pubblica del bene demaniale”. Parti in causa, accanto al MIBACT le associazioni : Comunità Solidali Lab, Associazione Gottifredo, Alle origini del cammino di San Benedetto, Amici del cammino di San Benedetto, Club Alpino Italiano Sezione di Alatri, De Rerum Natura, Gruppo di azione locale versante laziale del Parco Nazionale D’Abruzzo, Circolo Legambiente il Cigno di Frosinone, Fondazione l’Abbadia, Res Ciociaria e Sylvatica.

L’ultimo ricorso in Cassazione quindi  non annulla l’esecutività delle sentenza del Consiglio di Stato che è già esecutiva, in quanto “le surriproposte considerazioni non sono utili, ictu oculi, ad integrare i presupposti delle circostanze di ‘eccezionale gravità ed urgenza’ che l’art. 111 pone a fondamento dell’esercizio del potere del Consiglio di Stato di sospendere gli effetti della sentenza in pendenza di ricorso in Cassazione, compendiandosi, evidentemente, in mere naturali conseguenze della sentenza 2207/2021 e tenuto conto, altresì, che esse si appalesano quali mere supposizioni (non suffragati da puntuale documentazione), in assenza di fatti concreti dai quali emerga la significativa e peculiare situazione di grave necessità (nelle more della definizione del pendente giudizio di cassazione) direttamente provocata dagli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 2207/2021, che non possono riferirsi alla nota ministeriale del 9 aprile 2021, trattandosi di una mera diffida, quale atto dovuto e conseguente rispetto alla pubblicazione della ridetta sentenza 2207/2021”. Pertanto “la domanda di sospensione degli effetti della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 2207/2021, non può essere accolta non sussistendo i presupposti fissati dall’art. 111 del Codice di procedura amministrativa”.

Monia Lauroni