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Frosinone – Misure cautelative a tutela della salute pubblica, inerenti i terreni ubicati in località Colle Martuccio Vetiche

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A seguito della comunicazione dell’Arpa Lazio in merito alle analisi di alcuni terreni campionati in località Colle Martuccio – Vetiche, che hanno evidenziato la potenziale contaminazione da rame ed idrocarburi pesanti C>12, il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani ha prontamente emesso un’ordinanza per vietare, fino ai previsti interventi dell’amministrazione provinciale, di utilizzare le acque sotterranee, coltivarvi ortaggi ed allevarvi bestiame. “Il sindaco” si legge nel documento “considerato che l’ARPA Lazio, con propria nota prot. 51586 del 24 giugno 2015, in atti prot. 32563 del 24 giugno 2015, ha comunicato che le analisi di alcuni terreni campionati, su disposizione del Corpo Forestale dello Stato, in località Colle Martuccio – Vetiche, hanno evidenziato il superamento della Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per i parametri analitici Rame e Idrocarburi pesanti C > 12; Vista, a tal riguardo, la relazione tecnica del Dirigente del Settore Pianificazione territoriale, SUE ed Ambiente, in atti prot. 35610 del 13 luglio 2015; Ritenuto opportuno, nelle more che la Provincia attui tutto quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 244 del D.Lgs. 152/06, adottare comunque misure cautelative a tutela della salute pubblica; Considerato, a tal proposito, che nella succitata relazione tecnica del Dirigente del Settore Pianificazione territoriale, SUE ed Ambiente, in atti prot. 35610 del 13 luglio 2015 si rappresenta:
• che la segnalazione di superamento delle CSC da parte dell’ARPA Lazio è relativa a campioni di suolo prelevati sul versante posto in destra idrografica della vallecola incisa dal fossato che si estende, nel sistema di riferimento EPSG 3004, dalla coordinata [x = 2382732, y = 4608098] fino alla coordinata[x = 2382371, y = 4607886];
• che la segnalazione di superamento delle CSC da parte dell’ARPA Lazio è relativa a campioni di suolo prelevati ad una distanza massima (Campione C1) di circa 55 m dall’alveo del succitato fossato;
• che non si evidenziano, da parte dell’ARPA Lazio, segnalazioni di superamento delle CSC per suoli posti sul versante in sinistra idrografica del succitato fossato;
• che non si evidenziano, da parte dell’ARPA Lazio, segnalazioni di superamento delle CSC per le acque o per i sedimenti presenti nell’alveo del succitato fossato;
• che non si evidenziano, da parte dell’ARPA Lazio, segnalazioni di superamento delle CSC per le acque sotterranee, e pertanto si suggerisce, a tutela della salute pubblica, nelle more che la Provincia attui tutto quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 244 del D.Lgs. 152/06, di interdire la coltivazione di ortaggi o altri prodotti agricoli, nonché il pascolo o l’allevamento bestiame, sui suoli posti in destra idrografica del succitato fossato, per una fascia ampia 100 m a partire dall’argine del succitato fossato;
si rappresenta altresì che:
▪ pur se non si evidenziano, da parte dell’ARPA Lazio, segnalazioni di superamento delle CSC per suoli posti in sinistra idrografica del succitato fossato;
▪ pur se non si evidenziano, da parte dell’ARPA Lazio, segnalazioni di superamento delle CSC per le acque sotterranee, si ritiene comunque opportuno e si suggerisce, sempre a tutela della salute pubblica, e sempre nelle more che la Provincia attui tutto quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 244 del D.Lgs. 152/06:
▪ di interdire la coltivazione di ortaggi o altri prodotti agricoli, nonché il pascolo o l’allevamento di bestiame, anche sui suoli posti in sinistra idrografica del succitato fossato, per una fascia ampia 25 m a partire dall’argine del succitato fossato; ▪ di interdire anche l’emungimento e l’uso, per qualsiasi scopo, delle acque sotterranee, nei terreni posti in destra idrografica del succitato fossato, per una fascia ampia 100 m a partire dall’argine del succitato fossato nonché nei terreni posti in sinistra idrografica del succitato fossato, per una fascia ampia 25 m a partire dall’argine del succitato fossato;
• si precisa che i terreni posti in destra idrografica del succitato fossato, per una fascia ampia 100 m a partire dall’argine del succitato fossato nonché i terreni posti in sinistra idrografica del succitato fossato, per una fascia ampia 25 m a partire dall’argine del succitato fossato:
▪ ricadono, per intero, nelle seguenti particelle catastali:
• Foglio 51, mappali 115, 147, 149, 325, 426, 427, 428, 438, 511, 527, 531, 622, 735, 736, 737, 752, 753, 754, 780, 781, 820, 822, 828, 829, 921, 932, 967, 1189;
▪ ricadono, in parte, nelle seguenti particelle catastali:
• Foglio 51, mappali 96, 114, 116, 127, 128, 129, 131, 132, 150, 152, 214, 215, 339, 371, 376, 377, 437, 523, 524, 525, 528, 529, 530, 533, 534, 535, 536, 589, 610, 620, 621, 664, 750, 751, 760, 770, 771, 821, 833, 834, 837, 838, 875, 877, 878, 893, 1079, 1080, 1198;
Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra, nelle more che la Provincia attui tutto quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 244 del D.Lgs. 152/06, imporre comunque, a tutela della salute pubblica, il divieto, nei terreni elencati:
• di emungere e/o di utilizzare, per qualsiasi scopo, le acque sotterrane;
• di coltivare ortaggi o altri prodotti agricoli, nonché di pascolare o allevare bestiame; Considerato che si può prescindere, data l’urgenza di provvedere, dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/90, agli interessati dal presente provvedimento; Visto il comma 5 dell’art. 50 del D.lgs del 18 agosto del 2000 n. 267,
ORDINA
il divieto, fino a quando la Provincia non avrà attuato tutto quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 244 del D.Lgs. 152/06: • di emungere e/o di utilizzare, per qualsiasi scopo, le acque sotterrane; • di coltivare ortaggi o altri prodotti agricoli, nonché di pascolare o allevare bestiame, nei terreni ricadenti, per intero, nelle seguenti particelle catastali: • Foglio 51, mappali 115, 147, 149, 325, 426, 427, 428, 438, 511, 527, 531, 622, 735, 736, 737, 752, 753, 754, 780, 781, 820, 822, 828, 829, 921, 932, 967, 1189, e nei terreni ricadenti, in parte, nelle seguenti particelle catastali: • Foglio 51, mappali 96, 114, 116, 127, 128, 129, 131, 132, 150, 152, 214, 215, 339, 371, 376, 377, 437, 523, 524, 525, 528, 529, 530, 533, 534, 535, 536, 589, 610, 620, 621, 664, 750, 751, 760, 770, 771, 821, 833, 834, 837, 838, 875, 877, 878, 893, 1079, 1080, 1198”. <<Si tratta di una misura cautelativa a tutela della salute pubblica, – ha commentato il sindaco Nicola Ottaviani – e, per questo, è necessario che i cittadini interessati dal provvedimento si attengano scrupolosamente a quanto indicato nell’ordinanza>>.