HOMEPAGE CRONACA CONDOTTA ANTI SINDACALE, CONDANNATA ‘DA REMOTO’ DIRIGENTE SCOLASTICA DI VEROLI

CONDOTTA ANTI SINDACALE, CONDANNATA ‘DA REMOTO’ DIRIGENTE SCOLASTICA DI VEROLI

1051
CONDIVIDI

 Due distinte condotte anti sindacali, per la quali il Tribunale del lavoro di Frosinone ha condannato la dirigente dell’istituto comprensivo statale di Veroli I, per aver «negato la consegna alle OO.SS. dei prospetti recanti i nominativi del personale utilizzato nell’a.s. 2018/2019 nelle prestazioni aggiuntive, con l’indicazione per ciascuno di loro delle attività, impegni orari e relativi compensi accessori, nonché per aver adottato atto unilaterale sulle materie oggetto di contrattazione integrativa di istituto in difetto dei presupposti ivi previsti». Questo, si legge, per tabulas, dal dispositivo di sentenza emesso dalla giudice Laura Laureti. Al di là del giuridichese la dirigente era stata chiamata in causa da ricorrenti che lamentavano come la stessa si fosse rifiutata di consegnare quei prospetti, che sono probanti per «verificare la corrispondenza delle somme liquidate con quelle programmate». In più, i dati richiesti servivano a conoscere entità delle somme a disposizione e, nella presunzione di illegittimità portata all’attenzione della togata, come ‘grimaldello per un oculato accesso ai fondi. Tutto questo sarebbe avvenuto in sede di contrattazione, in un contesto in cui sarebbe poi maturata la seconda condotta censurabile in punto di diritto della dirigente. Quella cioè con cui lo scorso 28 gennaio, la stessa aveva adottato un atto unilaterale su temi che invece sono sotto cappello giuridico della contrattazione integrativa. Materie cioè che presuppongono de iure una dialettica, con opposte posizioni benevolmente passibili di raggiungimento di un accordo. A far fede in termini di richiamo giuridico l’articolo 4 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018, intitolato “Obiettivi e strumenti”. Che recita in parte probante che prevede che «il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti». Insomma, ad avviso dei ricorrenti e secondo primo suggello del giudice la dirigente non avrebbe sostanziato una condotta sindacalmente congrue per quello che atteneva la sua parte. Di particolare rilievo anche il richiamo all’articolo 9 del Contratto Integrativo Regionale (Lazio) (…), che sembra dipanare la matassa di una opposizione di merito agli strumenti usati dai ricorrenti per imbastire la vicenda. Leggiamo: «Non costituisce violazione della normativa a protezione della privacy ma strumento di verifica delle modalità di attuazione del contratto decentrato di istituto, la consegna alle RSU ed alle OO.SS. aventi titolo, che ne acquisiscono la relativa responsabilità, dei prospetti riepilogativi dell’attribuzione del salario accessorio a disposizione dell’istituzione scolastica, con l’indicazione dei nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi». Ragion per cui, o secondo la formula procedurale del più noto PQM, il giudice si era riservato la decisione il 3 giugno dopo una discussione da remoto a causa delle restrizioni da Covid. Per poi sciogliere la riserva dopo una serie di udienze in videoconferenza. Ha perciò ordinato alla dirigente, contumace in giudizio, non solo di cessare la condotta antisindacale, ma di sostanziarla nel concreto. Come? Consegnando ai ricorrenti i prospetti negati. E ancora, di convocare la delegazione sindacale per l’esperimento della trattativa. Tutto questo con le spese di giudizio a carico dell’amministrazione convenuta.

Monia Lauroni