HOMEPAGE CRONACA ACQUA. ACEA: PER TAR SINDACO NON PUÒ ORDINARE RIALLACCIO A MOROSI

ACQUA. ACEA: PER TAR SINDACO NON PUÒ ORDINARE RIALLACCIO A MOROSI

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“Il Tar di Latina, all’esito dell’udienza dell’8 ottobre scorso, ha accolto i ricorsi promossi da Acea Ato 5 spa per l’annullamento delle ordinanze sindacali emesse dai sindaci dei Comuni di Torrice, Cassino e Alatri per il riallaccio dei contatori di cinque utenti morosi, e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati. In tutte e cinque le sentenze, al di la’ delle singole peculiarità, i giudici hanno ribadito un concetto chiave: il sindaco non può adottare un’ordinanza sindacale per imporre al gestore del Sii il ripristino dell’utenza privata distaccata per morosità in quanto estraneo al rapporto contrattuale che intercorre tra Acea Ato 5 s.p.a. ed il singolo utente”.

Cosi’ in un comunicato Acea Ato5 Spa.

Nello specifico si legge sulla sentenza: “Il sindaco non può intervenire con l’ordinanza prevista dall’art. 50, comma 5, T.U.E.L. a vietare al gestore del servizio idrico l’interruzione della fornitura nei confronti di singoli utenti morosi, poiche’ in questo caso si realizza uno sviamento di potere, che vede il Comune, estraneo al rapporto contrattuale gestore – utente, impedire al medesimo gestore di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento della prevista tariffa, e ciò a prescindere dall’imputabilità di siffatto inadempimento a ragioni di ordine sociale” e, pertanto, che “all’Autorità comunale non puo’ essere riconosciuto un ruolo nello svolgersi del rapporto di utenza tra il soggetto gestore del S.I.I. ed il destinatario della fornitura idrica, ed in ordine al suo sviluppo contrattuale”. “Dall’annullamento delle ordinanze impugnate ne consegue il diritto del gestore di provvedere al distacco dell’utenza nei casi di morosita'”, conclude la nota di Acea Ato5 spa.